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LEGGE 9 aprile 1955, n. 267

Proroga del termine per la concessione delle agevolazioni creditizie in favore della formazione della piccola proprietà contadina.

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Testo in vigore dal: 22-4-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  proroga  al  20 marzo 1957, stabilita dall'art. 6 della legge 6
agosto  1954,  n. 604, si applica con effetto dal 20 marzo 1955 anche
per  la  concessione  delle  agevolazioni  creditizie  previste dagli
articoli  2  e 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e
successive disposizioni integrative e modificative.