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LEGGE 31 marzo 1955, n. 265

Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 6-5-1955
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assunzione  di  personale  salariato  di ruolo e non di ruolo, si
effettua,  per  l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato
attraverso  concorsi  indetti  dalla Direzione generale, da svolgersi
localmente  dai  singoli  opifici,  stabilimenti,  depositi ed uffici
presso  i  quali il personale stesso deve reclutarsi con l'osservanza
delle  norme  contenute  nella  legge  26 febbraio 1952, n. 67, e nel
regolamento  approvato  con  decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, n.
133842.
  Le  ammissioni  degli  invalidi,  sono  regolate nei modi stabiliti
dall'art. 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375.
  I  passaggi  dei  salariati  di  ruolo  e  non di ruolo a categoria
superiore  si  effettuano attraverso concorsi indetti dalla Direzione
generale,  da  svolgersi  presso  i  singoli  opifici,  stabilimenti,
depositi  ed  uffici  tra  il personale in servizio presso l'opificio
stesso, con l'osservanza delle norme stabilite per le assunzioni.
  Per   le   nomine   dei   sorveglianti,  capi  sala  ed  assistenti
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato, continuano ad
osservarsi  le  norme  particolari  vigenti  presso l'Amministrazione
stessa.