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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1516

Modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354, per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo "Volturno" in Napoli.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 30-4-1955
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  24  marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per
l'Ente autonomo "Volturno" in Napoli;
  Visto  il  regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354, col quale venne
approvato il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta;
  Visto  il  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 8
novembre  1947,  n.  1606,  col  quale venne istituito un Collegio di
revisori presso l'Ente autonomo summenzionato;
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'interno,  di  concerto con i
Ministri  per  la  grazia  e  giustizia,  per il tesoro, per i lavori
pubblici,  per  l'industria  e  commercio,  per  i trasporti e per il
lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:

  L'art.  8  del  regolamento  per  l'esecuzione della legge 24 marzo
1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo "Volturno" in
Napoli,  approvato  col  regio  decreto 6 settembre 1921, n. 1354, e'
sostituito dal seguente:
  "Al presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione e'
corrisposto,  per  ogni giorno di seduta del Consiglio, un gettone di
presenza nella misura rispettivamente di lire 4000 e di lire 3000.
  Al  presidente  ed  ai  componenti  del  Collegio  dei  revisori e'
corrisposto,  oltre  ad  un gettone di presenza per la partecipazione
alle  sedute  del  Consiglio  di amministrazione nella misura di lire
3000,  un  compenso annuale rispettivamente di lire 150.000 e di lire
120.000.
  Ai  presidenti  ed ai componenti del Consiglio di amministrazione e
del  Collegio  dei revisori che, per l'esercizio delle loro funzioni,
debbono  spostarsi  dalla  propria  residenza,  spettano, inoltre, il
rimborso  delle spese di viaggio ed una indennita' di missione, nella
misura e nei modi stabiliti dal regolamento interno".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 24 dicembre 1954

                               EINAUDI

                                            SCELBA - DE PIETRO - GAVA
                                              - ROMITA - VILLABRUNA -
                                               MATTARELLA - VIGORELLI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1955
  Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 28. - CARLOMAGNO