stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. 1513

Attribuzione dei beni patrimoniali dei Comuni divisi dalla nuova frontiera italo-francese.

nascondi
vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 9-4-1955
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista    la    decisione   della   Commissione   di   conciliazione
italo-francese del 9 ottobre 1953, n. 163, relativa alla ripartizione
dei beni comunali di frontiera;
  Visto  l'art.  4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato   7   ottobre   1947,  n.  1386,  concernente  la  sistemazione
territoriale  delle  zone  dei  comuni di Briga Marittima e di Tenda,
rimaste all'Italia;
  Visto  l'art.  2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  28  novembre  1947,  n.  1430,  concernente  l'esecuzione  del
Trattato  di  pace  fra  l'Italia  e le Potenze Alleate ed Associate,
firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con
quello per l'interno;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I  comuni  di  Bardonecchia,  Ferrera  Cenisio,  la  Thuile, Pigna,
Rocchetta  Nervina  e Venalzio conservano la proprieta' dei loro beni
immobili siti in territorio attribuito alla Francia.