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LEGGE 10 marzo 1955, n. 109

Aumento del fondo speciale di riserva della "Sezione speciale di credito fondiario del Banco di Napoli".

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Testo in vigore dal: 31-3-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco
di  Napoli,  istituto  di  credito  di  diritto  pubblico con sede in
Napoli, aumentato a lire 500 milioni con legge 8 aprile 1954, n. 101,
viene   ulteriormente   elevato   a   lire   700   milioni,  mediante
trasferimento  a  tale  scopo  della  somma  occorrente dalle riserve
ordinarie  gia' iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco
stesso.
  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 marzo 1955

                               EINAUDI

                                                        SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO