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LEGGE 10 marzo 1955, n. 96

Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a  seguito
dell'attivita'  politica  da   loro   svolta   contro   il   fascismo
anteriormente ((al 25 aprile 1945)), e  abbiano  subito  una  perdita
della capacita' lavorativa in misura non inferiore al 30  per  cento,
verra' concesso, a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  un  assegno
vitalizio di benemerenza in  misura  pari  a  quello  previsto  dalla
tabella C annessa alla legge 10  agosto  1950,  n.  648,  compresi  i
relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi: 
    ufficiali inferiori. ((10)) 
  Tale assegno sara' attribuito qualora  causa  della  perdita  della
capacita' lavorativa siano stati : 
    a) la detenzione in carcere  per  reato  politico  a  seguito  di
imputazione o di condanna da parte  del  Tribunale  speciale  per  la
difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo  anteriore
al 6 dicembre 1926, purche' non si tratti di condanne inflitte per  i
reati contro la personalita'  internazionale  dello  Stato,  previsti
dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice  penale,  le  quali  non
siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art.  13
del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316; 
    b) l'assegnazione a confino  di  polizia  o  a  casa  di  lavoro,
inflitta in dipendenza dell'attivita' politica di cui al primo comma,
ovvero la carcerazione  preventiva  congiunta  a  fermi  di  polizia,
causati dalla stessa attivita' politica, ((...)); ((10)) 
    c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia  o  all'estero  ad
opera di  persone  alle  dipendenze  dello  Stato  o  appartenenti  a
formazioni militari  o  paramilitari  fasciste,  o  di  emissari  del
partito fascista. 
    d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti  connessi  a
scontri  avvenuti  in  occasione  di  manifestazioni  dichiaratamente
antifasciste ((...)); ((10)) 
    e) la prosecuzione all'estero dell'attivita' antifascista con  la
partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento  in  campo
di concentramento o la condanna  al  carcere  subiti  in  conseguenza
dell'attivita' antifascista svolta all'estero. 
  Un assegno  nella  stessa  misura  sara'  attribuito,  ((...)),  ai
cittadini  italiani  che  dopo  il  7  luglio  1938  abbiano   subito
persecuzioni per motivi d'ordine razziale. ((10)) 
  ((Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli  atti
di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero di cui al secondo
comma, lettera c), si presumono, salvo prova contraria.)) ((10)) 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
374) che le presenti disposizioni si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore della suindicata Legge e non danno  titolo  alla
corresponsione di arretrati riferiti ad annualita' precedenti.