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LEGGE 27 febbraio 1955, n. 61

Termini e modalità di pagamento dell'indennità di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 29-3-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  indennita' di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge
22 novembre 1954, n. 1107, e' pagata entro il 31 agosto di ogni anno.
  E'  applicabile  il disposto degli articoli 79 e 80 del testo unico
delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 febbraio 1955

                               EINAUDI

                                                               SCELBA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO