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LEGGE 20 dicembre 1954, n. 1225

Modificazioni all'art. 5 della legge 1 luglio 1940, n. 899, sugli organici delle scuole medie statali.

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Testo in vigore dal: 26-1-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Nelle  scuole  medie statali e' consentita l'istituzione di corsi e
di  classi  in  eccedenza ai limiti fissati dall'art. 5 della legge 1
luglio  1940,  n.  899,  rimanendo  fermi i rapporti-numerici; per il
personale insegnante, fra corsi e cattedre di ruolo, risultanti dalla
tabella  A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre
1945, n. 816, e, per il personale non insegnante, fra alunni, corsi e
posti  di  applicato  di  segreteria fissati dal terzo e quarto comma
dell'art.  1  del  decreto  legislativo  7  maggio  1948,  n. 1243, e
successive  modificazioni, e tra classi e posti di bidello risultanti
dall'art.  12 della legge 1 luglio 1940, n. 899, modificato dall'art.
8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221.
  Le  disposizioni  del  precedente comma hanno effetto dal 1 ottobre
1949.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 dicembre 1954

                               EINAUDI

                                               SCELBA - ERMINI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO