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LEGGE 16 ottobre 1954, n. 1051

Disposizioni concernenti la monta equina.

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Testo in vigore dal: 2-12-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque  intenda  impiantare  e  gestire  una pubblica stazione di
monta equina deve munirsi di apposita autorizzazione. A tal fine deve
inoltrare  domanda  all'Ispettorato  provinciale dell'agricoltura, il
quale  provvede  al rilascio della autorizzazione, su conforme parere
della  Commissione  per l'esame dei cavalli ed asini stalloni, di cui
all'art. 4.
  Analoga  domanda di autorizzazione devono inoltrare, entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, i
conduttori  di  pubbliche  stazioni di monta equina, gia' in funzione
alla data anzidetta.
  L'autorizzazione   ha  la  durata  di  tre  anni,  e'  strettamente
personale,  ed  e'  rinnovabile  alla scadenza, purche' sussistano le
condizioni di cui al successivo art. 3.