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LEGGE 30 ottobre 1954, n. 997

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-11-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  a seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  autorizzato  a  far  pagare  le  spese ordinarie e
straordinarie  del  Ministero  degli  affari  esteri  per l'esercizio
finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955, in conformita' dello
stato di previsione annesso alla presente legge.