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LEGGE 6 agosto 1954, n. 857

Norme per la sostituzione dei motori a benzina con motori a gasolio sulle motobarche addette alla pesca.

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Testo in vigore dal: 8-10-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  proprietari  di  motobarche  o barche con motore ausiliario che
risultino, alla data del 30 giugno 1953, inscritte nei registri delle
navi  minori  e  dei  galleggianti  come  adibite alla pesca, i quali
intendano  procedere alla sostituzione del motore a benzina, che alla
stessa data si trovava installato a bordo, con altro a ciclo diesel o
semidiesel  di  potenza  inferiore  ai  24  H.  P.  A., potra' essere
concesso  un mutuo, non superiore, per ogni mezzo, alla somma di lire
1.200.000.
  Sui  mutui,  la  cui durata non potra' superare i dieci anni, sara'
corrisposto   il   tasso   d'interesse  del  4,50  per  cento  annuo,
comprensivo  della  quota  relativa  all'assicurazione  del  natante,
limitatamente  al  debito del mutuatario, per la perdita totale ed il
salvataggio, e di ogni altra spesa.