stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 agosto 1954, n. 814

Elevamento a lire 60.000.000 del contributo annuale a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 24-9-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assegno  ordinario  annuale  di  lire  un milione per le spese di
funzionamento  dell'istituto  internazionale  per  l'unificazione del
diritto  privato,  di  cui  all'art.  2  del  regio  decreto-legge  3
settembre  1926,  n.  2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n.
1803,  e'  elevato a lire 60.000.000, per la durata di cinque anni, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.