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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1953, n. 1284

Istituzioni, statizzazioni e soppressione di istituti di istruzione tecnica commerciale.

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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-9-1954
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista   la   legge  15  giugno  1931,  n.  889,  sul  riordinamento
dell'istruzione media tecnica;
  Visto  il  regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Visto  l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
  Visto  il  decreto  Ministeriale  2  ottobre  1948,  riguardante il
pareggiamento dell'Istituto tecnico commerciale di Saluzzo;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Vengono istituiti:
    a) un Istituto tecnico per geometri statale in Brescia;
    b)   un   Istituto   tecnico   commerciale  statale  a  indirizzo
amministrativo in Calitri;
    c)   un   Istituto   tecnico   commerciale  statale  a  indirizzo
amministrativo e per geometri in Frosinone;
    d)   un   Istituto   tecnico   commerciale  statale  a  indirizzo
amministrativo in Maglie;
    e)   un   Istituto   tecnico   commerciale  statale  a  indirizzo
amministrativo in Olbia;
    f)   un   Istituto   tecnico   commerciale  statale  a  indirizzo
amministrativo in Paola;
    g) un Istituto tecnico per geometri statale in Senigallia;
    h)   un   Istituto   tecnico   commerciale  statale  a  indirizzo
amministrativo in Torre del Greco.