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LEGGE 6 agosto 1954, n. 719

Agevolazioni a favore di alcune categorie della gente di mare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 10-9-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  macchinisti  navali  in  seconda di cui al secondo e terzo comma
dell'art.  69 del Codice per la marina mercantile che nel periodo dal
10  giugno  1940  all'8  maggio 1945 abbiano effettuato almeno dodici
mesi  di  navigazione  su  navi  mercantili, anche se appartenenti al
naviglio  ausiliario  dello  Stato,  quali  addetti alla direzione di
macchine  a  vapore  di  potenza  superiore a cento cavalli nominali,
possono  prendere  imbarco con funzioni di capo macchinista su unita'
munite  di  macchine  a  vapore  di  potenza nominale non superiore a
quella  delle macchine alla cui direzione furono preposti nel periodo
suddetto,   sempre   che   si  tratti  di  unita'  in  esercizio  nel
Mediterraneo  o,  se  adibite al trasporto di merci o alla pesca o al
rimorchio, non oltre Huelva, Casablanca e Kosseir.