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LEGGE 9 agosto 1954, n. 657

Provvedimenti relativi a lavoratori tubercolotici e loro familiari, assistiti in regime assicurativo e disciplina della indennità post-sanatoriale a favore dei coloni e mezzadri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 3-9-1954
al: 1-10-1957
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'art.  69  del  regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827,
successivamente modificato con la legge 28 dicembre 1950, n. 1116, e'
sostituito dal seguente: 
  "Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono
a favore delle persone di famiglia dell'assicurato. 
  Quali componenti la famiglia si intendono: 
    a) la moglie dell'assicurato; 
    b) il marito invalido di donna assicurata; 
    c)  i  figli  legittimi  o  naturali,  i  figli  adottivi  e  gli
affiliati;  i  figli  nati  da  precedente  matrimonio  del   coniuge
dell'assicurato, i figli  naturali  del  coniuge,  i  fratelli  e  le
sorelle viventi a carico. 
  Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati. 
  Il  limite  massimo  di  eta'  per  il  diritto  alle   prestazioni
concernenti la cura della tubercolosi e' fissato per tutte le persone
di cui alla lettera c) fino al compimento degli anni 20. 
  Per le persone di cui  alla  lettera  c),  che  siano  regolarmente
iscritte ad Universita'  o  Istituti  universitari,  Conservatori  di
musica ed Accademie di belle arti,  Atenei  ecclesiastici  per  studi
superiori  e  non  abbiano  gia'  conseguito  una  laurea  o  diploma
equivalente, il limite di  eta'  e'  ulteriormente  elevato  fino  al
compimento degli studi superiori o universitari e comunque non  oltre
il 26°  anno  di  eta',  sempre  che  essi  risultino  a  carico  del
lavoratore assicurato. 
  Le persone di  cui  ai  commi  precedenti,  che  risultino  inabili
permanentemente al lavoro, usufruiscono delle  prestazioni  sanitarie
indipendentemente dai limiti di eta'".