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LEGGE 9 agosto 1954, n. 644

Disciplina dei benefici da concedere agli agenti della carriera d'ordine delle Ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 1-9-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Il  termine di anzianita' per la promozione al grado 9° ferroviario
di  gruppo  O  di  cui  alla  nota  5)  dell'allegato  G  al  vigente
regolamento  del  personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con
regio  decreto  7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, e'
ridotto  di  due  anni a favore degli agenti di grado 10° provenienti
dai  sottufficiali  delle  Forze armate e nominati in base ai diritti
loro concessi dalle norme vigenti.