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LEGGE 31 luglio 1954, n. 626

Attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 29-8-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di  2700 milioni di lire, da iscriversi
nello  stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero del tesoro,
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,  Uffici  del  Comitato
interministeriale   per   la   ricostruzione,  esercizio  finanziario
1954-55,  per  la  istituzione  di  un  Fondo  per  l'attuazione  dei
programmi di assistenza tecnica a di produttivita'.
  Tale  Fondo,  gestito  dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Uffici  del  Comitato  interministeriale  per la ricostruzione, sara'
depositato  in conto corrente fruttifero presso il Tesoro dello Stato
o presso l'Istituto di emissione.
  A  tale  Fondo  saranno  imputate  anche le spese effettuate per la
realizzazione  dei  programmi  di  produttivita', che dovranno essere
rimborsate al Fondo lire Interim-Aid, previsto dall'Accordo stipulato
dal  Governo  italiano  e  da  quello  degli  Stati  Uniti d'America,
ratificato e reso esecutivo con decreto legislativo 14 febbraio 1948,
n. 153.