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LEGGE 17 luglio 1954, n. 614

Nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari degli uscieri di conciliazione che hanno esercitato, per un tempo determinato, le funzioni di ufficiali giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1954)
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Testo in vigore dal: 1-10-1954
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  uscieri  di conciliazione che alla data di pubblicazione della
legge 18 ottobre 1951, n. 1128, hanno esercitato per almeno due anni,
anche  non  continuativamente,  le  funzioni di ufficiale giudiziario
((ai  sensi dell'art. 91)) del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271,
possono,  entro  i limiti dell'organico, e nel termine di cinque anni
dalla  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  essere  nominati
aiutanti  ufficiali giudiziari con decreto del Ministro per la grazia
e  giustizia,  su  proposta  del  Presidente  della  Corte  d'appello
competente.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 luglio 1954

                               EINAUDI

                                            SCELBA - DE PIETRO - GAVA

                                            Visto,  il Guardasigilli:
DE PIETRO