stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 luglio 1954, n. 597

Modifica alla legge 9 febbraio 1942, n. 195, concernente la nomina a posti di gruppo C dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 25-8-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art. 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 195, e' cosi' modificato:
  "Gli  appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non
inferiore a vicebrigadiere, che abbiano compiuto almeno quindici anni
di  servizio,  possono  fare domanda di impiego civile per i posti di
grado dodicesimo nei ruoli di gruppo C dell'Amministrazione di grazia
e giustizia.
  "Coloro che sono riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione
centrale   di   avanzamento  prevista  dall'art.  3  del  regolamento
approvato con decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, acquistano titolo ad
ottenere  l'impiego  nel  limite di un terzo dei posti che si rendono
vacanti nella categoria sopra indicata nel corso dell'anno solare.
  "La graduatoria, in base alla quale gli appartenenti al Corpo degli
agenti di custodia, con grado non inferiore a vicebrigadiere, saranno
chiamati  all'impiego, sara' formata annualmente dalla Commissione di
avanzamento, per titoli e per anzianita'".