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LEGGE 24 luglio 1954, n. 569

Esenzione dal limite di età, ai fini dell'ammissione a nuovi concorsi per posti di sanitario condotto, per i sanitari dichiarati idonei nei concorsi del 1947 e non sistemati.

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Testo in vigore dal: 20-8-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Indipendentemente  dal  limite  massimo  d'eta'  ed  in  deroga  al
disposto  dell'art.  5  del  regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che
approva  il regolamento dei concorsi per posti di sanitari addetti ai
servizi  dei  Comuni  e delle Province, sono ammessi a concorsi per i
gradi  iniziali,  compresi  i  condotti,  tutti  i  sanitari  che nei
concorsi  banditi  nel 1947, e per i quali venne applicata la legge 1
marzo  1949,  n.  55,  conseguirono  l'idoneita',  ma  non  ottennero
l'assegnazione di alcun posto messo a concorso.