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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1953, n. 1275

Istituzione di istituti e scuole di istruzione tecnica agraria.

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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-8-1954
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  15  giugno  1931, n. 889, sul riordinamento della
istruzione tecnica;
  Visto  il  regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Visto  l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1935, n. 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
  Ritenuto  che  occorre  regolarizzare  formalmente il funzionamento
degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica, gia' in atto, per
ragioni di servizio, coi relativi organici dal 1 ottobre 1952;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A decorrere dal 1 ottobre 1952 sono istituiti:
    a)  un  Istituto  tecnico agrario statale con specializzazione in
economia montana, in Fabriano;
    b) una Scuola tecnica agraria statale in Cingoli.