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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1954, n. 472

Prelevazione di L. 358.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1953-54.

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Testo in vigore dal: 5-8-1954
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 42 del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato; 
  Visto l'art. 87, quarto e quinto comma,  della  Costituzione  della
Repubblica; 
  Viste le leggi 16 ottobre 1953, n. 799 e 31  ottobre  1953,  numeri
803 e 805; 
  Considerato che sul fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste,
inscritto nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del
tesoro, per l'esercizio finanziario  1953-54,  esiste  la  necessaria
disponibilita'; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
  Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo
n. 485 dello stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  del
tesoro,  per  l'esercizio  finanziario  1953-54,  e'  autorizzata  la
prelevazione di L. 358.000.000 che  si  inscrivono  ai  sottoindicati
capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa  per  il  detto
esercizio finanziario: 
   Ministero del tesoro: 
  Cap. n. 54-bis. - Spese effettive ordinarie, ecc.... L. 200.000.000 
 
   Ministero degli affari esteri: 
  Cap. n. 103-bis (di nuova istituzione). - Somma oc- 
corrente per il pagamento della quota dovuta dall'Ita- 
lia per le spese di funzionamento della Assemblea in- 
caricata di redigere un progetto di trattato istituen- 
te la Comunita politica Europea....................... L. 108.000.000 
 
   Ministero dell'interno: 
  Cap. n. 71. - Spese confidenziali, ecc.............. L. 50.000.000 
                                                          ----------- 
                                                       L. 358.000.000 
 
  Questo  decreto  sara'  presentato  al  Parlamento   per   la   sua
convalidazione. 
  Il  Ministro  proponente  e'  autorizzato  alla  presentazione  del
relativo disegno di legge. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 26 giugno 1954 
 
                               EINAUDI 
 
                                                        SCELBA - GAVA 
 
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1954 
  Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 110. - CARLOMAGNO