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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1953, n. 1273

Istituzione e soppressione di istituti e scuole di istruzione tecnica.

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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-8-1954
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduta  la  legge  15  giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della
istruzione tecnica;
  Veduto  il  regio  decreto 3 marzo 1934, n. 383, e approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
  Veduto  il  regio  decreto 14 settembre 1941, n. 1039, col quale si
modificano  i  termini  in  relazione  alla  data di inizio dell'anno
scolastico;
  Ritenuto  che  occorre  regolarizzare  formalmente il funzionamento
degli  istituti  di  istruzione tecnica gia' in atto, per esigenze di
servizio, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1951;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Sono istituiti:
    a) un Istituto tecnico agrario statale in Eboli;
    b)  un  Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e
per geometri statale in Fermo;
    c)  un  Istituto  tecnico  commerciale a indirizzo amministrativo
statale in Massa.
  Nelle  tabelle  A  e  B  (prospetto 1) annesse al presente decreto,
firmate,  d'ordine  del Presidente della Repubblica, dal Ministro per
la  pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati, per
ciascuno    degli   istituti   suddetti,   i   corsi   completi,   le
specializzazioni e i posti di ruolo.