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LEGGE 26 giugno 1954, n. 457

Riscossione della imposta di consumo sulle bevande vinose.

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Testo in vigore dal: 3-8-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  terzo  comma dell'art. 42 del testo unico 14 settembre 1931, n.
1175,   e   successive  modificazioni,  sostituito  dal  terzo  comma
dell'art.  14  della  legge  2  luglio  1952,  n. 703, e' aggiunto il
seguente periodo:
  "Per  le bevande vinose l'autorizzazione di cui al precedente comma
puo'  essere  data  nei  soli  casi  di vendita al consumatore che si
effettui  in  locali situati a piu' di tre chilometri di distanza dal
capoluogo  del  Comune quando non si tratti di frazioni aventi almeno
200  abitanti,  ridotta  tale  distanza ad oltre un chilometro quando
l'allacciamento  al  capoluogo  puo'  avvenire  solo con mulattiere o
sentieri di montagna".