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LEGGE 9 luglio 1954, n. 431

Norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/08/1955)
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Testo in vigore dal: 30-7-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430, al termine
previsto  dall'art. 7, primo e secondo comma, della legge stessa, per
la  presentazione  delle  domande  di  cessazione  dal  servizio,  e'
sostituito  quello  del  quindicesimo  giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
  Coloro che fossero cessati dal servizio, ai sensi del citato art. 7
della  legge  29  aprile  1953,  n.  430,  anteriormente alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  hanno  diritto,  ove il
trattamento sia piu' favorevole, alla riliquidazione delle indennita'
di  cui  ai  successivi articoli 8 e 9 della citata legge, secondo le
nuove  misure del trattamento di attivita' e di quello di quiescenza,
uve concorra, eventualmente vigenti alla data di scadenza del termine
indicato nel precedente comma.