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LEGGE 26 giugno 1954, n. 341

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1954-55.

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Testo in vigore dal: 1-7-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando  siano  approvati  per  legge e non oltre il 31 agosto 1954, i
bilanci  delle  Amministrazioni  dello  Stato  per l'anno finanziario
1954-55  secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e
con  le  disposizioni  e  modalita'  previste nei relativi disegni di
legge,  costituenti  il  progetto  di bilancio per l'anno finanziario
medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 30 gennaio 1954.