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LEGGE 15 maggio 1954, n. 270

Istituzione del servizio autonomo di cassa negli Uffici del registro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 29-6-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro per le finanze e' autorizzato ad affidare negli Uffici
del  registro  di maggiore importanza, i servizi di cui al successivo
art.  2,  ad  appositi funzionari denominati cassieri, entro i limiti
del  ruolo  organico,  che,  ai  termini  dell'art.  4,  e'  per tali
funzionari istituite.
  I cassieri sono agenti contabili dell'Amministrazione finanziaria e
sono  soggetti alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato.