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LEGGE 15 maggio 1954, n. 237

Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte della Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2016)
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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal: 8-1-1956
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((La  spesa  per  l'espletamento  del  servizio  di  diramazione di
notizie  e  di  comunicati  degli  organi  centrali  e periferici del
Governo,  di  trasmissione diretta agli organi stessi di informazioni
nazionali  ed estere (servizio interno) e quella relativa al servizio
di  trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero sono stabilite
per  l'esercizio  finanziario  1951-52 nelle rispettive somme di lire
80.000.000  e  di  lire 10.000.000; e per gli esercizi successivi nei
limiti degli stanziamenti appositamente fissati in bilancio)).