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LEGGE 15 maggio 1954, n. 237

Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte della Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2016)
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Testo in vigore dal: 19-6-1954
al: 7-1-1956
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  spesa per l'espletamento del servizio di diramazione di notizie
e  di  comunicati  degli organi centrali e periferici del Governo, di
trasmissione  diretta agli organi stessi di informazioni nazionali ed
estere   (servizio   interno)   e  quella  relativa  al  servizio  di
trasmissione  di notizie dall'estero e per l'estero, sono stabilite a
decorrere  dall'esercizio  finanziario 1951-52 nelle rispettive somme
annue di lire 80 milioni e di lire 10 milioni.