stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 maggio 1954, n. 226

Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di 1ª categoria per l'anno 1952.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 12-6-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'importo della indennita' di contingenza, istituita a favore degli
invalidi   di   guerra  di  1ª  categoria  dall'art.  1  del  decreto
legislativo  luogotenenziale  29 aprile 1946, n. 299, e' determinato,
con  effetto  dalla  prima  rata con scadenza successiva al 1 gennaio
1952  e  per  l'anno  1952  tenendo conto dell'indice medio del costo
dell'alimentazione  rilevato dall'Istituto centrale di statistica per
il trimestre ottobre-dicembre 1947.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 maggio 1954

                               EINAUDI

                                                        SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO