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LEGGE 8 aprile 1954, n. 144

Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 21-5-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  mutui con contributo erariale da contrarsi con la Cassa depositi
e  prestiti  dagli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari  sono
garantiti dallo Stato.
  La  concessione del contributo comporta la garanzia di cui al comma
precedente. I relativi decreti del Ministero dei lavori pubblici sono
comunicati al Ministero del tesoro.