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LEGGE 31 marzo 1954, n. 141

Riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

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Testo in vigore dal: 21-5-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza
marinara  e'  nominato con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta  del  Ministro  per  il  lavoro  e la previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro  per la marina mercantile, ed e' composto
come segue:
    a)   dal  presidente  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale  che  lo presiede, e, in caso di assenza o di impedimento, da
uno dei vice presidenti;
    b)  dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
    c)  dal  direttore generale del lavoro marittimo e portuale e dei
porti presso il Ministero della marina mercantile;
    d) da un funzionario del Ministero del tesoro;
    e)  da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali due
per  la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina
da pesca ed uno per l'armamento minore;
    f)  da  otto  rappresentanti  dei  lavoratori,  di  cui uno per i
dirigenti  di  mare  e  di  terra,  cinque per il personale marittimo
(tecnico  ed  amministrativo)  e  per quello di terra della marina da
traffico e due per il personale marittimo e per quello di terra della
marina da pesca;
    g)   dal   direttore   generale   dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale.
  I  rappresentanti  di  cui  alle lettere e) ed f) sono scelti fra i
nominativi  designati  dalle rispettive organizzazioni sindacali piu'
rappresentative a carattere nazionale.