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LEGGE 31 marzo 1954, n. 115

Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125° corso dell'Accademia militare di Torino.

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Testo in vigore dal: 15-5-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente provenienti dall'86° corso
dell'Accademia  di  fanteria  e cavalleria di Modena e dal 125° corso
dell'Accademia  di  artiglieria  e genio di Torino, che a causa degli
eventi  bellici  hanno  ultimato  il  secondo anno accademico, presso
l'Accademia  militare  di  Lecce,  in date diverse, assumono, ai soli
effetti   giuridici,  la  stessa  anzianita'  assoluta  di  nomina  a
sottotenente  1  febbraio  1945,  L'anzianita'  relativa di tutti gli
ufficiali  di  cui  al  precedente  comma, nel grado di sottotenente,
viene  stabilita  in  base  al punto di media generale da ciascuno di
essi riportato al termine del corso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 marzo 1951

                               EINAUDI

                                              SCELBA - TAVIANI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO