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LEGGE 22 marzo 1954, n. 97

Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

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Testo in vigore dal: 27-4-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  tassa  di  rilascio  e la tassa annuale di cui all'art. 8 della
legge  14  marzo  1952,  n.  128,  dovute  sulla  concessione,  tanto
provvisoria che definitiva, di esercizio di servizi pubblici di linee
automobilistiche per il trasporto di persone sono ridotte:
    ad  un quarto per la concessione di autoservizi con frequenza non
superiore  a  quattro  giorni  per  settimana e per la concessione di
autoservizi di gran turismo qualunque sia la durata;
    ad  un  terzo  per  la concessione di autoservizi ordinari aventi
carattere  stagionale  e frequenza giornaliera, la cui attuazione sia
limitata ad un periodo non superiore a quattro mesi;
    ad  un  dodicesimo  qualora  gli autoservizi di cui al precedente
capoverso   abbiano   frequenza  non  superiore  a  due  giorni  alla
settimana.
  Sono  considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano
le  caratteristiche  dell'art.  12  della legge 28 settembre 1939, n.
1822.