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LEGGE 2 marzo 1954, n. 32

Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, recante norme per le pensioni del personale destituito delle Ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 6-4-1954
al: 21-12-2008
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    La  Camera  del  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fra il terzo ed il quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo
  luogotenenziale  8  giugno  1945,  n.  915, e' inserito il seguente
  comma:
    "Lo  stesso  trattamento  viene  fatto  alla  vedova, ed ai figli
  minori  degli agenti destituiti senza esplicita dichiarazione della
  perdita, del diritto a pensione".