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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 1011

Pareggiamento del Liceo musicale "Antonio Laudamo" di Messina.

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Testo in vigore dal: 5-2-1954
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
  Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 6 novembre
1948, n. 1544;
  Vista  la  istanza con cui in data 23 agosto 1951 il presidente del
Liceo   musicale   "Antonio   Laudamo"   di  Messina  ha  chiesto  il
pareggiamento dell'istituto ai Conservatori di musica dello Stato;
  Vista   la   relazione  della  Commissione  tecnica-amministrativa,
incaricata  dal  Ministero  della  pubblica  istruzione di procedere,
presso il predetto Liceo musicale, agli accertamenti di cui al citato
regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
  Udito  il  parere  della  Sezione  V  del Consiglio superiore delle
antichita' e belle arti;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione;

                              Decreta:

  A  decorrere  dall'anno  scolastico  1953-54 le scuole di armonia e
contrappunto;  pianoforte principale; violino; viola; violoncello del
Liceo  musicale  "Antonio Laudamo" di Messina sono pareggiate a tutti
gli  effetti di legge alle analoghe scuole dei Conservatori di musica
dello Stato.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 6 ottobre 1953

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: AZARA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1954
  Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 38. - PALLA