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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 941

Facoltà del Ministro per il tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 31-12-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  il  tesoro,  per  l'esercizio  della facolta' di
emettere  buoni  del  Tesoro  poliennali  ai  sensi  della  legge  di
bilancio,  determina  con  propri  decreti il prezzo di emissione, il
saggio  di  interesse,  gli  eventuali  premi, il periodo di apertura
delle  sottoscrizioni  ed  e' autorizzato ad ammettere in versamento,
oltre  il contante anche buoni ordinari del Tesoro e cedole di titoli
di   Debito   pubblico,  precisandone  la  specie  ed  i  criteri  di
valutazione, oltre a stabilire le caratteristiche dei buoni e la loro
ripartizione  in  serie  ed  in  tagli,  la  data  e  la modalita' di
estrazione   e  di  pagamento  dei  premi,  nonche'  tutte  le  altre
condizioni  e  modalita'  concernenti  le sottoscrizioni e la stipula
delle  convenzioni  con la Banca d'Italia, per le operazioni relative
alla   emissione,   e,   ove  occorra,  per  la  costituzione  ed  il
funzionamento di consorzi per il collocamento dei titoli.