stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 ottobre 1953, n. 811

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-11-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  per l'esercizio
finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformita' dello
stato di previsione annesso alla presente legge.