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LEGGE 31 ottobre 1953, n. 803

Stato di previsione della spesa del Ministro degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-11-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  autorizzato  a  far  pagare  le  spese ordinarie e
straordinarie  del  Ministero  degli  affari  esteri  per l'esercizio
finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformita' dello
stato di previsione annesso alla presente legge.