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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1952, n. 4563

Modificazioni al regolamento per, l'amministrazione e la contabilità del corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443.

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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 14-6-1953
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440,  recante  nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, e il relativo regolamento approvato  con  regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento per l'amministrazione e  la  contabilita'  dei
corpi, Istituti e stabilimenti militari, approvato con regio  decreto
10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentita la Corte dei conti; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  la  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Per la durata degli  esercizi  finanziari  1952-53  e  1953-54,  le
attribuzioni e le  responsabilita'  di  consegnatario  relative  alla
gestione dei materiali, previste per il comandante di compagnia dalle
disposizioni del libro 2°,  titoli  VI,  VII  e  IX  del  regolamento
sull'amministrazione  e  la  contabilita'  dei  corpi,   istituti   e
stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio  1927,
n. 443, sono assunte, presso le compagnie  dei  centri  addestramento
reclute dell'Esercito, dal maresciallo in carriera continuativa  che,
in base alle tabelle organiche delle compagnie stesse, e' addetto  ai
materiali.