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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1952, n. 4552

Approvazione del regolamento per le spese da farsi in economia dalle scuole magistrali statali, relative alla somministrazione della refezione calda agli alunni e al personale delle classi del grado preparatorio annesse alle scuole medesime.

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vigente al 27/04/2024
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  • Regolamento per le spese da farsi in economia dalle scuole magistrale statali
  • art. 1
  • art. 2
  • art. 3
Testo in vigore dal: 28-5-1953
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  8  del  regio  decreto  18  novembre  1923, n. 2440,
sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla contabilita' generale
dello Stato;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme  giuridiche
sull'istruzione  elementare,  approvato  con regio decreto 5 febbraio
1928, n. 577;
  Visto   il   regolamento   generale   sui  servizi  dell'istruzione
elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
  Visto  il  regio  decreto  11  agosto  1933,  n.  1286, che apporta
modificazioni  ed  aggiunte  al  testo  unico  precitato  per  quanto
riguarda   l'ordinamento  degli  istituti  per  la  formazione  delle
insegnanti per le scuole del grado preparatorio;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  E' approvato il regolamento per le spese da farsi in economia delle
scuole  magistrali  statali,  relative  alla  somministrazione  della
refezione  calda  agli  alunni  e al personale delle classi del grado
preparatorio  delle  scuole  medesime,  annesso al presente decreto e
firmato  d'ordine  del  Presidente  della  Repubblica,  dal  Ministro
proponente e da quello per il tesoro.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 1 dicembre 1952

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - SEGNI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1953
  Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 59. - PALLA