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LEGGE 16 aprile 1953, n. 329

Concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni a favore dell'Istituto per l'Oriente.

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Testo in vigore dal: 27-5-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  concessione  di un contributo annuo di lire 20
milioni a favore dell'Istituto per l'Oriente.