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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952, n. 4551

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 27-5-1953
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con  regio  decreto  20 aprile 1939, numero 1162, modificato con regi
decreti  26 ottobre 1940 n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557 2 5 settembre
1942,  numero  1120; e con decreti del Presidente della Repubblica 26
febbraio  1949,  n.  612;  23  settembre 1949, numero 931; 30 ottobre
1949,  n:  1059; 5 aprile 1950, numero 284; 30 ottobre 1950, n. 1277;
31  ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n.
1304 e 27 ottobre 1951, n. 1680;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita', accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Napoli, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Dopo  l'attuale art. 28, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli,
relativi alla istituzione di un Istituto di storia economico-sociale,
con  il  conseguente  spostamento  della  numerazione  degli articoli
successivi:

                Istituto di storia economico-sociale

  Art.  49.  -  Alla  cattedra  di storia economica della Facolta' di
economia  e  commercio  e'  annesso un Istituto di storia economica e
sociale,   ordinato   come   seminario  ai  sensi  dell'art.  23  del
regolamento  generale  universitario  approvato  con  regio decreto 6
aprile 1924, n. 674,
  Art. 50. - L'Istituto ha il fine di promuovere ed agevolare studi e
ricerche nel campo della storia economico-sociale.
  Art. 51. - Per il raggiungimento di tali fini l'Istituto dispone di
una  biblioteca  specializzata,  organizza  discussioni,  conferenze,
pubblicazioni,   raccolta  di  materia  le  bibliografico,  documenti
d'archivio,  microfilm,  organizza  e  sussidia  viaggi  e permanenze
all'interno ed all'estero.
  Art.  52. - Direttore dell'istituto e' di diritto il titolare della
cattedra  di storia economica della Universita' di Napoli ed, in caso
di  vacanza  chi  lo  sostituisce  nell'insegnamento  ufficiale della
storia economica.
  Art.  53. - All'Istituto di storia economica e sociale sono addetti
un  assistente  ed un subalterno, entrambi di ruolo. L'assistente cui
sono  affidati  compiti  scientifici  e  didattici  inerenti  al  suo
ufficio, avra' cura altresi' della biblioteca dell'Istituto
  Art.  54.  -  Gli  studenti  della  Facolta'  iscritti alla, storia
economica,   nonche'   i   laureati   in  detta  disciplina,  possono
partecipare a conferenze ed a discussioni scientifiche ed in generale
servirsi di tutti i mezzi di studio offerti dall'Istituto.
  Art.  55.  -  L'Istituto  potra' eventualmente disporre di borse di
studio che vengono conferite dal Consiglio della facolta' di economia
e  commercio,  in base alle modalita' che saranno da esso stabilite e
alle disposizioni dei fondatori.
  Dopo  l'attuale  art.  149, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli
relativi  alla  istituzione  di  una  scuola  di  perfezionamento per
bibliotecari  ed  archivisti,  annessa  alla  Facolta'  di  lettere e
filosofia,  con  il  conseguente  spostamento della numerazione degli
articoli successivi;

       Scuola di perfezionamento per bibliotecari e archivisti

  Art.  150.  - Alla scuola possono iscriversi i laureati in lettere,
in  filosofia,  in giurisprudenza, in scienze politiche ed in materie
letterarie.
  Il  corso  degli  studi  della predetta, scuola ha la durata di due
anni ed e' diviso in due sezioni:
    rispettivamente per bibliotecari e per archivisti.
  Art. 151. - Sono insegnamenti fondamentali:
    1) Archivistica;
    2) Bibliografia;
    3) Catalogazione, ordinamento generale e servizi di biblioteca;
    4) Diplomatica;
    5) Paleografia latina;
    6) storia medioevale;
    7) Storia Moderna;
    8) Storia del risorgimento;
    9)  Storia  degli  ordinamenti  amministrativi e giudiziari degli
Stati italiani;
    10) Storia del libro.
  Sono insegnamenti complementari:
    1) Filologia romanza;
    2) Latino medioevale;
    3) Paleografia greca e papirologia;
    4) Storia della miniatura e delle illustrazioni del manoscritto e
del libro.
  Art.  152.  - Per essere ammessi agli esami di diploma gli iscritti
alla scuola devono aver superato:
    a) gli iscritti al corso bibliotecari:
      1)   esami   biennali   di   profitto   in   bibliografia,   in
catalogazione,  ordinamento  generale  e  servizi  di  biblioteca, in
paleografia latina;
      2)  esami  annuali  di  profitto  in  archivistica,  in  storia
medioevale,  in storia moderna, in storia del risorgimento, in storia
del libro e in uno degli insegnamenti complementari a scelta;
    b) gli iscritti al corso di archivisti:
      1)  esami biennali di profitto in archivistica, in diplomatica,
in paleografia latina;
      2)  esami  annuali  di  profitto  in  bibliografia,  in  storia
medioevale,  in storia moderna, in storia del risorgimento, in storia
degli  ordinamenti  amministrativi e giudiziari degli Stati italiani,
in  storia  del  libro  e  in  uno degli insegnamenti complementari a
scelta.
  Art.  153.  -  L'esame di diploma per ognuna delle specializzazioni
consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione su di
un  tema  attinente  ad  uno  degli  insegnamenti  indicati  (e per i
complementari,   quello  prescelto).  Tale  tema  deve  essere  stato
approvato l'anno precedente dal Consiglio direttivo della scuola.
  Art.  154.  - Gli iscritti sono tenuti a pagare le seguenti tasse e
sopratasse scolastiche:

    tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000
    tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 14.000
    tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000
    sopratassa annuale per esami di profitto . . . . . . . . L. 6.000
    sopratassa per esami di diploma. . . . . . . . . . . . . L. 2.000

  La  ripartizione delle tasse di immatricolazione e di iscrizione e'
determinata dal Consiglio di amministrazione.
  Attuale   art.   184.   -   Agli   insegnamenti   della  scuola  di
perfezionamento in pediatria, sono aggiunti i seguenti:
    6) Patologia della seconda e terza infanzia (1° anno);
    10) Malattie dermatologiche dell'infanzia (2° anno).

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stati, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 19 settembre 1952

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 maggio 1953
  Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 68. - PALLA