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LEGGE 21 marzo 1953, n. 203

Aumento del limite massimo dei finanziamenti per costituire riserve di prodotti alimentari e di materie prime, nonchè per acquisti di attrezzature di proprietà dello Stato.

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Testo in vigore dal: 14-4-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il limite massimo di 100 miliardi di lire, previsto dall'art. 1 del
decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490 convertito nella, legge 30 agosto
1951,  n.  950,  entro  il  quale  l'Ufficio italiano dei cambi ed il
Ministro per il tesoro sono autorizzati rispettivamente a cedere ed a
ricevere  in prestito la valuta relativa al finanziamento di acquisti
effettuati  e  da  effettuare  per  costituire  riserve  di  prodotti
alimentari e di materie prime di proprieta' dello Stato, e' elevato a
150 miliardi di lire.
  A  valere  su  detta  somma,  ed  entro il limite massimo di lire 6
miliardi, possono altresi' essere acquistati macchinari, apparecchi e
attrezzature  da  darsi in uso temporaneo ad Amministrazioni statali,
anche  con  ordinamento  autonomo, ad Istituti scientifici dipendenti
dal le universita' e ad altri enti non privati di studi e ricerche in
essi compresi quelli ospedalieri.
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a fissare il ca none annuo
da  corrispondersi  da  dette  Amministrazioni,  Istituti ed Enti per
macchinari,  apparecchi  e  attrezzature  di cui al comma precedente,
comprensivo di una quota di ammortamento del costo.