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LEGGE 24 febbraio 1953, n. 142

Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 31-3-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'assunzione  obbligatoria  al lavoro dei mutilati ed invalidi
per  causa di servizio e dei congiunti dei caduti per servizio di cui
alla legge 15 luglio 1950, n. 539, si osservano le disposizioni degli
articoli seguenti.