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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1952, n. 4512

Modificazione degli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, relativi alla ripartizione del provento delle soprattasse di esami nelle Università ed Istituti di istruzione superiore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/1980)
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Testo in vigore dal: 12-4-1953
al: 31-7-1980
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto l'art. 87 della Costituzione;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive
modificazioni;
  Veduto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n.
1269;
  Veduta la legge 18 dicembre 1951, n. 1551;
  Ritenuta  l'opportunita' di procedere ad una piu' equa ripartizione
del provento derivante dalle soprattasse di esami;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con quello per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Gli  articoli 28 e 29 del regolamento approvato con regio decreto 4
giugno 1938, n. 1269, sono sostituiti come appresso:
  Art.  28.  - Il provento annuale delle soprattasse per gli esami di
profitto  e  di  laurea o di diploma, salvo quelle indicate nel comma
seguente,  viene, per ciascuna sede complessivamente computato per le
Universita' e gli Istituti superiori statali e gli Istituti superiori
ad ordinamento speciale esistenti nella sede stessa.
  Il  venticinque  per  cento  del  provento  annuale  suddetto,  con
l'aggiunta  del  provento  delle  soprattasse  di  specializzazione e
perfezionamento,  viene  trattenuto  dalla  cassa  dell'Universita' o
Istituto  della  sede  e,  detrattone l'importo dell'indennita' annua
supplementare  di  carica  per  il  rettore  o direttore, viene cosi'
ripartito:
    a)   la   meta'   e'  destinata  al  bilancio  universitario  per
concessione  agli  assistenti  di  indennita'  assistenza  per esami,
secondo  modalita' che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica
istruzione;
    b)  un  quarto  viene  ripartito  fra i componenti le Commissioni
degli  esami di concorso per l'ammissione alla Facolta' di magistero,
degli  esami  di  profitto  e  degli  esami  di  laurea o diploma; ai
componenti  delle Commissioni di esame di concorso o di profitto sono
attribuite   tante  quote  quanti  sono  i  candidati  esaminati;  ai
commissari  per gli esami di laurea o diploma spetta una quota tripla
di quella che compete per gli esami di profitto;
    c)  un  ottavo  viene  ripartito  in  quote  eguali  tra, tutti i
professori  di  ruolo  o  fuori  ruolo appartenenti all'Universita' o
Istituti della stessa sede;
    d)   un   ottavo  viene  ripartito  tra  i  professori  di  ruolo
proporzionalmente al numero degli iscritti al corso da essi tenuto in
qualita' di titolari; per i corsi biennali o triennali si considerano
come  iscritti  tutti  gli  studenti che per il primo anno seguono il
corso delle materie medesime e meta' di quelli che lo seguono per gli
anni successivi al primo.
  Le  ripartizioni  di  cui sopra hanno luogo subito dopo la chiusura
della sessione autunnale di esami.
  Nelle  sedi  in  cui  esiste  solamente  una  Universita' o un solo
Istituto  superiore,  esse  sono fatte dal rettore dell'Universita' o
dal  direttore  dell'Istituto. Nelle sedi in cui esistono anche altri
Istituti   superiori  esse  sono  fatte  collegialmente  dal  rettore
dell'Universita'  e  dai  direttori  degli  Istituti;  in tal caso il
pagamento   delle   somme  liquidate  ai  singoli  interessati  viene
effettuato  dalla  cassa  dell'Universita'  della sede e, qualora non
esista  Universita',  dalla cassa dell'Istituto che ha maggior numero
di studenti.
  Il  settantacinque  per  cento  del  provento  annuale di cui al 1°
comma,  viene  a  costituire  un  fondo  unico  a  favore di tutte le
Universita' e Istituti superiori, da ripartirsi in quote eguali tra i
professori di ruolo e fuori ruolo.
  Tale  ripartizione  e quelle di cui alle lettere c) e d) si attuano
soltanto  nei  riguardi  dei  professori  che  abbiano svolto durante
l'anno  accademico  l'attivita'  cui  sono tenuti, compresa quella di
commissari di esame.
  Art. 29. - Il provento annuale delle soprattasse indicate nell'art.
28  viene  computato  nelle  Universita'  e  negli Istituti superiori
liberi   e   negli   Istituti   superiori  di  magistero  pareggiati,
limitatamente  a ciascuna Universita' o Istituto. La destinazione del
provento  anche  ai  fini  del riparto, e' determinata dai rispettivi
Consigli di amministrazione.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 1 dicembre 1952

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - SEGNI
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1953
  Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 109. - PALLA