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LEGGE 24 febbraio 1953, n. 91

Estensione dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti mediante concorso dal ruolo degli aiutanti di cancelleria.

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Testo in vigore dal: 31-3-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  disposizione di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1949, n.
983,   si   estende  anche  ai  cancellieri  e  segretari  giudiziari
provenienti  dal ruolo degli aiutanti di cancelleria che in seguito a
Concorso  sono  entrati  o  entreranno  a  far parte del gruppo B del
personale   giudiziario,   fermo   in  ogni  caso  il  riconoscimento
dell'anzianita'  pregressa  in  quattro  anni,  qualora  i  due terzi
dell'anzianita' stessa dovessero essere inferiori ai quattro anni.
  E'  abrogata  ogni  altra  disposizione  contraria,  e che comunque
contrasti con la presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 febbraio 1953

                               EINAUDI

                                                    DE GASPERI - ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI