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LEGGE 10 febbraio 1953, n. 75

Fissazione di nuovi termini per la presentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna e modifica dell'art. 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116.

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Testo in vigore dal: 25-3-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le   domande  di  contributo  prevedute  dall'art.  6  del  decreto
legislativo  17  maggio  1946,  n.  505,  e  dall'art.  5 del decreto
legislativo 5 marzo 1948, n. 136, possono essere presentate non oltre
il  31 dicembre 1953. Gli impianti devono essere ultimati entro il 31
dicembre 1957.