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LEGGE 10 febbraio 1953, n. 67

Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  21-3-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:
16 settembre 1946, n. 304: Riconoscimento dei gradi militari ai partigiani.
8 novembre 1946, n. 587: Avanzamento dei sergenti maggiori e dei primi avieri.
10 gennaio 1947, n. 58: Estensione agli ufficiali dell'Aeronautica militare del trattamento previsto per gli ufficiali dell'Esercito all'atto della, cessazione dal servizio permanente effettivo.
18 gennaio 1947, n. 66: Soppressione del grado di maresciallo d'Italia e disposizioni riguardanti il gradi) di generale d'armata.
18 gennaio 1947, n. 150: Abrogazione delle norme relative all'uso da parte degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di autovetture proprie o dell'Amministrazione.
13 maggio 1947, n. 500: Collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militari in carriera continuativa.
20 agosto 1947, n. 1050: Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.
31 dicembre 1947, n. 1718: Modificazione dell'art. 8 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e dell'art. 8 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, concernente il collocamento in ausiliaria o dispensa dal servizio a domanda o d'autorità degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica.
3 dicembre 1947, n. 1749: Autorizzazione al Ministero della difesa a far temporaneamente assumere all'Arsenale dell'esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi.
17 aprile 1948, n. 629: Norme transitorie circa i periodi di comando di reparto richiesti dall'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.
21 aprile 1948, n. 1054: Riconoscimento della qualifica, di volontario della seconda guerra mondiale.
7 maggio 1948, n. 1115: Arruolamento e trattamento economico degli specializzati dell'Esercito.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI