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LEGGE 31 gennaio 1953, n. 63

Costituzione presso il Ministero del tesoro di un ufficio stralcio per la liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

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Testo in vigore dal: 19-3-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per il proseguimento e la chiusura delle operazioni di liquidazione
dell'Ente  nazionale  per  la  distillazione  delle  materie  vinose,
previste  dal  decreto  legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n.
297,  e'  costituito  presso  il  Ministero  del  tesoro  (Ragioneria
generale  dello  Stato)  un  ufficio  stralcio, cui sara' preposto un
funzionario del Ministero stesso, di grado non inferiore al 6°.
  Alla  nomina  di detto funzionario viene provveduto con decreto del
Ministro per il tesoro.
  Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Ufficio stralcio seguira', in
quanto  applicabili, le norme del decreto legislativo luogotenenziale
8 giugno 1945, n. 297.